Titolo: Vademecum giuridico per i servizi demografici. Dizionario ragionato per gli operatori con oltre 1900 definizioni
Autore: S. Scolaro, già dirigente comunale, membro del comitato di redazione della Rivista I servizi demografici
Editore: Maggioli Editore
Pagine: 284
Formato: 19x14 cm
Anno: giugno 2011
Codice ISBN: 67513
Prezzo di copertina: 32,00 Euro
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Per la prima volta, assemblati in un unico testo in ordine alfabetico tutti gli
istituti giuridici e i termini tecnici ricorrenti nel linguaggio specializzato
dell'Operatore dei servizi demografici.
Questo nuovo strumento personalizzato unisce la snellezza e semplicità di
consultazione alla maneggevolezza del formato tascabile ad album (cm. 19x14):
1900 definizioni per chiarire in modo sintetico ma molto efficace i dubbi
terminologici e contenutistici di una funzione istituzionale estremamente
complessa.
Alcuni esempi di come mediamente sono articolate le singole voci evidenziano
l'utilità di poter accedere all'istante a precise informazioni tecnico-giuridiche,
con puntuali richiami interni a quelle collegate, così da fornire nell'insieme
una visione esauriente della tematica d'interesse:
AFFIDAMENTO DI MINORI, ISCRIZIONE ANAGRAFICA
In considerazione della natura, per definizione, temporanea degli affidamenti familiari di minori, alla
luce dell'art. 3, comma 2, d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e succ. modif. (e, se
del caso, anche con riferimento all'art. 2, comma 2, l. 24 dicembre 1954, n.
1228 e succ. modif.), l'affidamento di minori non produce effetti sul
riconoscimento della residenza. Va tuttavia ricordato come il Ministero
dell'interno, appositamente interpellato, abbia affrontato la questione con la
circolare MIACEL n. 6 del 25 giugno 1987 e che in un parere successivo abbia
ritenuto ammissibile il trasferimento della residenza del minore presso la
famiglia affidataria, sul presupposto che l'affidatario, a determinate
condizioni, può avere titolo all'assegno di famiglia riguardo al minore in
affidamento e fintantoché esso duri: tale motivazione appare ben poco
sostenibile in considerazione che il titolo alle prestazioni concernenti
l'assegno di famiglia sorge con il provvedimento di affidamento e non con
l'iscrizione anagrafica nella scheda di famiglia degli affidatari.
CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA
Attività propria dell'Ufficiale di Anagrafe (vedi) volta al rilascio di documenti idonei a dare
pubblica fede, c.d. certificati (vedi), e specificatamente avente ad oggetto la
residenza e lo stato di famiglia. Può estendersi, nella forma della certificazione
rilasciata dall'Ufficiale di Anagrafe d'ordine del sindaco (vedi: Delega
interna) ad ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici (vedi). Di
norma, la certificazione anagrafica rappresenta la situazione quale risultante
agli atti anagrafici alla data del rilascio, eccezionalmente e previa motivata
richiesta può anche riguardare situazioni anagrafiche pregresse. La richiesta
si intende motivata quando sia fondata sulla tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti.
DICHIARAZIONE DI PRESENZA, CITTADINI DI STATI TERZI
Dichiarazione che lo straniero è tenuto a rendere quando entri nel territorio nazionale per motivi
di visite, affari, turismo o studio per un soggiorno breve (non superiore a 3
mesi). Tale dichiarazione è resa all'autorità di polizia di frontiera, oppure
alla questura della provincia in cui si trova. Nel caso di ingresso in Area
Schengen direttamente in Italia, il c.d. timbro uniforme Schengen assolve alla
funzione di dichiarazione di presenza. Con il d.m. 26 luglio 2007, con il quale
sono state stabilite le modalità per l'assolvimento di tale obbligo, accanto
alla dichiarazione resa alla questura, esso può essere assolto altresì mediante
la dichiarazione prevista dall'art. 109, comma 1 del r.d. 18 giugno 1931, n.
773 e succ. modif. (T.u.ll.p.s.), se lo straniero sia alloggiato in una delle
strutture tenute a tale dichiarazione.
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
Istituto che consente allo straniero regolarmente soggiornante di ottenere l'autorizzazione (c.d.
nulla-osta) all'ingresso ed al soggiorno di persone della propria famiglia
tuttora all'estero. Il ricongiungimento familiare può essere richiesto per i
seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore
ai diciotto anni; b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del
matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora
esistente, abbia dato il suo consenso; c) figli maggiorenni a carico, qualora
per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili
esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità
totale; d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di
origine o di provenienza, ovvero genitori ultra65enni, qualora gli altri figli
siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di
salute. Il nulla-osta al ricongiungimento familiare presuppone che il
richiedente abbia la disponibilità: a) di un alloggio conforme ai requisiti
igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti
uffici comunali (e, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni
quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del
titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà); b) di un
reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo
dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per
ogni familiare da ricongiungere; per il ricongiungimento di due o più figli di
età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più
familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in
ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno
sociale (ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del
reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente); c) di
una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura
di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultra65enne
ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento
di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto ministeriale.
RINNOVO DELLA DICHIARAZIONE DI DIMORA ABITUALE
Obbligo anagrafico cui sono soggetti gli stranieri, aventi cittadinanza di Stati terzi (dopo l'entrata in
vigore del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 e succ. modif., che ha regolato
diversamente la posizione dei cittadini di Stati membri dell'Unione europea),
da adempiere entro 60 giorni dall'avvenuto rinnovo del permesso di soggiorno. In
difetto, è avviato il procedimento di cancellazione dall'APR per irreperibilità, costituendo l'inadempimento di questo obbligo uno dei motivi che la
possono determinare.
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